È inesistente l’atto notificato via PEC in formato “.pdf” senza firma digitale
a cura di: ADUC – Associazione per i diritti degli utenti e consumatori
L’atto spedito a mezzo per in formato pdf, infatti, non è un atto originale ma solamente una copia informatica dell’originale o, al limite, della copia informatica di un documento analogico.
Un atto siffatto – afferma la Commissione – non è idoneo a garantire con certezza né l’autore né la sua integrità.
A tal fine è necessario che l’atto sia munito di firma digitale ai sensi dell’articolo 24 del Decreto Legislativo n. 82/2005.
Oltre a questo, è altresì necessario, ai fini della prova della notifica a mezzo pec, che le copie cartacee delle ricevute di accettazione e di avvenuta consegna siano munite di idonea attestazione di conformità, apposta da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato.
In mancanza, le stesse potranno essere disconosciute dal contribuente, così rimanendo prive di valenza probatoria. Si evindenzia che il disconoscimento formale delle ricevute è un preciso onere processuale, in mancanza del quale le copie cartacee varranno al pari degli originali informatici (in tal senso si cita la Commissione Tributaria di Napoli, sentenza del 17 novembre 2016, n. 21038 secondo cui a fronte della contestazione del ricorrente relativa alla mancata ricezione della cartella, Equitalia ha prodotto in atti copia analogica delle ricevute di accettazione e consegna della notifica PEC prive di qualsiasi attestazione di conformità ai rispettivi documenti informatici dalle quali sono state estratte, le quali ricevute cartacee però, “non essendo state formalmente oggetto di disconoscimento da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 23, comma 2 CAD, hanno la stessa efficacia probatoria dell’originale da cui sono estratte”).
La Commissione ha valutato che la carenza dei requisiti sopra detti, impedisce alla radice la formazione del complesso atto processuale, come disciplinato dalle specifiche tecniche previste dall’articolo 34, comma 1, del Decreto del Ministero della Giustizia n. 44/2011.
Sulla base di tali principi, la notifica a mezzo pec di un mero pdf senza firma digitale dovrà considerarsi inesistente, e non semplicemente nulla.
La differenza è importante in quanto la nullità potrebbe ritenersi sanata dalla tempestiva proposizione del ricorso, mentre l’inesistenza è insanabile.
Nello stesso senso, si segnalano le seguenti pronunce:
- Commissione Tributaria Regionale per la Campania, sentenza del 9 novembre 2017, n. 9515: “la notifica a mezzo PEC non è valida se effettuata tramite messaggio di posta certificata contenente il file della cartella con estensione diversa da “.p7m”, l’unica idonea a garantire non solo l’integrità e l’immodificabilìtà del documento informatico, ma anche la firma digitale e l’identificabilità del suo autore e pertanto la paternità dell’atto. Contrariamente con la notifica in formato “.pdf “o in formato “.doc”, come nella specie, non viene prodotto l’originale del documento notificato, ma solo una copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un pubblico ufficiale. Va quindi ribadito che la certificazione della firma può essere attestata solo dall’estensione “.p7m” del file notificato, estensione che rappresenta la cosiddetta “busta crittografata” contenente al suo interno il documento originale, l’evidenza informatica del mezzo adoperato e la chiave per la verifica, il che non è dato riscontrare nel caso in oggetto”;
- Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, sentenza del 31 luglio 2017, n. 204/1: “la notifica via PEC non è valida se avviene, come nella fattispecie, tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file della cartella con estensione “.pdf’ anziché “.p7m” atteso che non solo l’integrità e l’immodificabilità del documento informatico, ma anche, per quanto attiene alla firma digitale, l’identificabilità del suo autore e conseguentemente la paternità dell’atto, è garantita solo attraverso l’estensione del file “.p7m”. Infatti, con la notifica via PEC in formato “pdf’, non viene prodotto l’originale della cartella, ma solo un copia elettronica senza valore perché priva di attestato di conformità da parte di un Pubblico Ufficiale”.
Articolo di Antonella Pedone